manutenzione impianti termici-Termoidrica Impianti

Obblighi di legge per manutenzione impianti termici

   La legge impone al Responsabile dell’impianto termico l’obbligo di:
  • manutenzione e controllo conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, uso e manutenzione dettate dalla ditta installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
  • Controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
Le modalità operative per ottemperare a tali obblighi sono descritte nell’articolo di legge che segue:

Periodicità ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74:
Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
  2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi nell’apposito allegato DFM (dichiarazione di frequenza di manutenzione)::
    1. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    2. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

 

Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

  1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore uguale di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore uguale di 12 KW, si effettua un controllo di efficienza energetica (rapporto RCEE) riguardante:
    1. il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
    2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemidi regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati;
    3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
  2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
  3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
    1. all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
    2. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
    3. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
  4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
  5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.
  6. Si sottolinea che qualora le informazioni di cui all’articolo 7 commi 1 e 2 non siano disponibili il Responsabile dell’impianto deve farsi PARTE ATTIVA per REPERIRE COPIA DELLE ISTRUZIONI TECNICHE relative allo specifico modello di apparecchio, facendone richiesta alla casa costruttrice tramite il centro assistenza.
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